fallimento:

La procedura fallimentare si conclude, ai sensi dell’art. 118 L. F.:
1. in caso di mancata presentazione di domande di insinuazione al passivo, non rilevando la proposizione di domande tardive;
2. quando siano stati integralmente pagati o altrimenti estinti tutti i crediti concorrenti e i c. d. crediti della massa; 3. quando sia stata comunque eseguita la ripartizione finale dell’attivo, sia stata essa satisfattoria oppure no;
4. quando l’insufficienza dell’attivo sia tale da rendere inutile la prosecuzione della procedura.